Ciò significa che l’attuazione di una soluzione efficiente sotto il profilo energetico è uno dei possibili esiti risultanti dall’applicazione del principio, ma non è detto sia sempre così, se la valutazione delle opzioni lo dimostra. Se la valutazione non sarebbe in linea con le aspettative sollevate nelle informazioni fornite, tale circostanza potrebbe scoraggiare i decisori dall’adottare opzioni efficienti sotto il profilo energetico. Inoltre le amministrazioni locali necessitano di un orizzonte di pianificazione a lungo termine per attuare il principio EE1st quando valutano le diverse opzioni ed evitare la dipendenza (lock-in) da determinate tecnologie o determinati percorsi, in linea con i cicli di pianificazione locali. In terzo luogo, la Commissione sostiene che si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi consolidati restino applicabili fino a quando non sia dimostrato che essi sono stati abrogati o sostituiti. Quando si confrontano l’efficacia dei costi delle misure di efficienza energetica, è altresì utile esaminare il rapporto tra l’importo investito in EUR e le tonnellate di CO2 risparmiate. Nelle stesse argomentazioni il governo della RPC asseriva altresì che alcuni dei documenti di orientamento, tra cui le disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tramite controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha sostenuto inoltre che di recente il settore finanziario è stato interessato da cambiamenti e riforme profondi e che, di conseguenza, la denuncia non poteva basarsi su alcuna situazione preesistente. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale che prevedeva riduzioni dell’aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese era cessato. Le osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente.
La Commissione rammenta inoltre che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova atti a confutare la prosecuzione di tali programmi. Il governo della RPC ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi rimangano applicabili, a meno che non sia dimostrato che sono stati abrogati o sostituiti. Poiché tali misure non sono state istituite, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. Inoltre la Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia avevano esaminato anche il vantaggio e la specificità dei medesimi ed erano giunte a conclusioni diverse in merito a tali questioni9. Pertanto, al momento dell’apertura, gli elementi di prova disponibili tendevano a indicare l’assenza di mutamenti di rilievo nei programmi di sovvenzione in esame. In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l’applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai diritti di uso dei terreni.
La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione. La Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia, che avevano anche esaminato se le imprese di proprietà dello Stato/le banche statali agissero in qualità di enti pubblici, avevano concluso che quanto sopra period effettivamente accaduto (5). Il fatto che tali inchieste riguardassero settori indipendenti dall’industria ACF non inficia la qualifica di ente pubblico dei suddetti istituti. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. Ha inoltre contestato il fatto di basarsi su fatti accertati in inchieste precedenti, nonché l’uso di riferimenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017 «Significant Distortions in the Financial system of the People’s Republic of China for the needs of Commerce Defence Investigations» (8), che il governo della RPC considera inesatto e non obiettivo, poiché è stato scritto specificamente per agevolare l’apertura di inchieste in materia di difesa commerciale. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.